04nov
Assunzione di lavoratori privi di permesso: chi ne risponde?
La Corte di Cassazione, con sentenza 37866 del 15 ottobre 2024, si è espressa in merito all’assunzione di cittadini extra comunitari privi del permesso di soggiorno.
Orbene, l’articolo 22 del D.Lvo n. 286/1998, disciplina il reato di assunzione irregolare di lavoratori extra comunitari privi di permesso e prevede la reclusione del datore di lavoro da 6 mesi a 3 anni e una multa di 5.000 euro per ogni lavoratore irregolare impiegato.
La sentenza della Cassazione è intervenuta affermando che rientra nel suddetto reato il datore di lavoro che impieghi per sé o recluti lavoratori per farli lavorare presso altri, non comprendendo solamente l’imprenditore che pone in essere un’attività organizzata, ma anche il semplice cittadino che attivamente assume un lavoratore irregolare per sé stesso, come, ad esempio, un badante.
Tale decisione afferma che la previsione dell’art. 22, comma 6, è quella di un “reato proprio” che può essere commesso soltanto dal datore di lavoro: tale qualificazione non va intesa in senso formale, ma ricorre ogni volta che la prestazione lavorativa del dipendente extra comunitario si svolga nell’interesse e sotto la direzione dell’agente.
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