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TFR e anticipazioni irregolari: i chiarimenti dell’Ispettorato di Milano
TFR e anticipazioni irregolari: i chiarimenti dell’Ispettorato di Milano
L’analisi: L’ispettorato d’area metropolitana di Milano ha affrontato di recente, con la nota prot. 616 del 3 aprile 2025, due temi relativi al TFR: la corresponsione mensile in busta paga e le anticipazioni di quote accantonate fuori dalle ipotesi previste dall’art. 2120 cod. civ.
Dopo un’analisi attenta della ratio della norma istitutrice del trattamento di fine rapporto, ossia l’art. 2120 cod. civ., che si ravvisa nell’assicurazione al lavoratore di un supporto economico al termine del rapporto di lavoro, e acquisito il parere dell’ufficio legislativo del Ministero del lavoro, l’Ispettorato ritiene sempre possibile, laddove la contrattazione collettiva o la diversa pattuizione individuale lo disciplini, un’anticipazione del TFR anche fuori dai casi previsti dalla norma, sempre che si tratti di previsioni di miglior favore e sempre che non si sostanzi in una mera corresponsione mensile del rateo maturato dal lavoratore.
Fuori dall’ipotesi legislativa della L. 190/2014, che istituiva un regime sperimentale di liquidazione mensile del TFR maturando chiamato Qu.I.R. (Quota integrativa della retribuzione), la prassi di erogare mensilmente il rateo di TFR non è legittima, in quanto costituirebbe maggiore retribuzione assoggettata all’obbligazione contributiva (Cass ordinanza 4670 22 febbraio 2021).
L’ispettore, trovatosi di fronte questa cattiva prassi, dovrà intimare al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate attraverso l’adozione del provvedimento di disposizione di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 124 del 2004, e di assoggettare a contribuzione e tassazione ordinaria le quote già erogate come TFR mensile, in quanto riconfigurabili in retribuzione aggiuntiva.
In sintesi: si può anticipare una quota del TFR anche in mancanza dei presupposti di cui all’art. 2120 cod. civ., ma ciò non può mai tradursi in una corresponsione mensile in busta paga, pena l’accantonamento delle quote illegittimamente erogate.
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