13gen
Spese per assistenza specifica di soggetti disabili - Deducibilità dal reddito complessivo IRPEF - Condizioni (Cass. 9.1.2025 n. 449)
Imposte dirette | Disposizioni generali | Oneri deducibili
Spese per assistenza specifica di soggetti disabili - Deducibilità dal reddito complessivo IRPEF - Condizioni (Cass. 9.1.2025 n. 449)
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 9.1.2025 n. 449, ha stabilito che le spese di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 della L. 5.2.92 n. 104, che possono essere dedotte dal reddito complessivo IRPEF ai sensi dell'art. 10 co. 1 lett. b) del TUIR, sono quelle "necessarie all'assistenza di detto beneficiario perché specificamente dirette a tal fine, senza che a delimitare la deducibilità e il regime di favore previsto dalla norma sia la natura specialistica della assistenza ovvero la particolare qualificazione professionale del soggetto che presta l'assistenza".
Il discrimine tra le spese di assistenza specifica deducibili ai sensi dell'art. 10 co. 1 lett. b) del TUIR o detraibili al 19% ai sensi del successivo art. 15 co. 1 lett. c), è quindi data dal solo fatto che le prime devono riguardare soggetti colpiti da grave e permanente invalidità o menomazione rilevanti ai sensi del citato art. 3 della L. 104/92.
Tale impostazione contrasta con le istruzioni e i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, in cui si afferma che le spese di assistenza specifica deducibili devono riguardare prestazioni rese da personale specializzato.
Per ulteriori dettagli o assistenza riguardo le implicazioni fiscali, nonché per il supporto nella gestione delle pratiche fiscali, contattare lo Studio Serfil.