Commercialisti e Consulenti del Lavoro Bra | Studio Serfil novità in materia lavoro legge di bilancio 2021 - Novità e Aggiornamenti
Chiama: 0172 44872

Novità e Aggiornamenti

Novità e Aggiornamenti

14gen

LEGGE DI BILANCIO

Visualizzazioni (596) |Torna indietro|

In Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020). Tante le novità in materia di lavoro, finanziamenti, agevolazioni e molto altro. Dalla riduzione dell’IVA per il cibo d’asporto all’esenzione dalla prima rata dell’IMU 2021 degli immobili in cui si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, dagli sgravi per l’assunzione di giovani under 35 alle proroghe ed estensioni del superbonus 100%. Abbiamo selezionato per voi alcune delle novità in materia lavoro, per rimanere sempre aggiornati seguiteci sulle nostre pagine social, per maggiori informazioni non esitate a contattarci!

Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 35

Si prevede, per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, che l’esonero contributivo sia riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui (in luogo dei valori già previsti a regime, pari al 50% e a 3.000 euro su base annua). Come indicato al comma 12, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Sgravio contributivo per l’assunzione di donne

Per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di donne effettuate nel 2021 e nel 2022 l’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedente (l’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto).

Fondo per esonero contributi per autonomi e professionisti

Il Fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

- dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;

- dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.

Rientro al lavoro delle madri lavoratrici

Il comma 23, al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, incrementa il Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2021 di 50 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.

È demandato ad un decreto interministeriale il compito di definire le modalità di attribuzione delle suddette risorse.

Congedo paternità

Il comma 25 estende il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale.

Con il comma 363 viene, invece, elevata da 7 a 10 giorni la durata obbligatoria del congedo obbligatorio di paternità per il 2021.

Il comma 364 dispone, inoltre, che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Rinnovo dei contratti a tempo determinato

Con il comma 279 si dispone la proroga fino al 31 marzo 2021 del termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta - anche in assenza delle condizioni poste dall’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm., ossia per:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;
  • altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.

Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo

I commi da 309 a 311 estendono fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso).

Come espressamente previsto al comma 311, il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

- dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;

- in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;

- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi).

A breve aggiornamenti in materia fiscale, non perdete i prossimi articoli!

RICHIEDI UNA CONSULENZA

STUDIO SER.FI.L. S.R.L.

Il tuo commercialista di fiducia

Un team di professionisti, ognuno con competenze specifiche, per assistere le imprese e i professionisti, accompagnandoli nelle varie fasi di gestione dell'azienda e del suo sviluppo.

INFORMAZIONI

Indirizzo: Via Principi di Piemonte, 6 Bra
E-mail: info@studioserfil.it
P.Iva: 03675470045
Pec: serfil@pec.it
N. Rea: CN-308618

SOCIAL