Fino al 31/03 hai la possibilità di regolarizzare l’omesso o il carente versamento dei tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate (ovvero imposte dirette, IVA, imposte / entrate erariali, IRAP e addizionali comunale e regionale all'IRPEF) per quanto riguarda:
a) le rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non siano stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione;
b) gli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni, scaduti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 e per i quali non siano stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione.
Quali sono le irregolarità non sanabili?
Sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni formali (per le quali ci si può avvalere della specifica procedura regolata dai commi 166-173 – vedi “Tregua fiscale 1: regolarizzazione delle violazioni di natura formale”) e le violazioni rilevabili con il controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 36-bis, Dpr 600/1973, per le imposte sui redditi; articolo 54-bis, Dpr 633/1972, per l’Iva), come ad esempio gli omessi versamenti, che sono invece definibili attraverso la disciplina dettata dai commi 153-159 (vedi “Definizione degli avvisi bonari, tutte le novità sulla misura di favore”).
La procedura, inoltre, non è esperibile per far emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero e non incide su eventuali ravvedimenti già effettuati al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio), con la conseguenza che le somme versate per quelle regolarizzazioni non possono essere chieste a rimborso.
Perché la Tregua Fiscale conviene?
Rispetto alla disciplina ordinaria, la Tregua Fiscale, da un lato contempla un ambito oggettivo di applicazione più circoscritto, dall’altro, però, assicura maggiori vantaggi sia in termini di riduzione delle sanzioni da pagare sia in riferimento alla tempistica entro cui assolvere al versamento del quantum dovuto.
Infatti, come noto, il ravvedimento ordinario consente di sanare la stragrande maggioranza delle violazioni tributarie, compresi gli omessi o insufficienti versamenti, beneficiando di sanzioni ridotte, differenziate a seconda del momento in cui si provvede alla regolarizzazione (si va da un quinto a un decimo del minimo edittale), senza possibilità di dilazionare il pagamento.
Il ravvedimento speciale, invece, tiene fuori alcune tipologie di violazioni, ma incrementa ulteriormente lo “sconto” a favore di chi si avvale della procedura, richiedendo, oltre all’imposta e agli interessi dovuti, il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili, anche in riferimento alle violazioni prodromiche.
Come aderire?
Il versamento delle somme dovute per la regolarizzazione (imposta, interessi e sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo) va effettuato entro il 31 marzo 2023, tramite modello F24, nel quale bisogna indicare i codici tributo che saranno individuati da una successiva risoluzione. Non essendo espressamente vietato dalla norma, è possibile avvalersi dell’istituto della compensazione (articolo 17, Dlgs 241/1997), che è ammesso dalle regole ordinarie del ravvedimento operoso.
In alternativa al pagamento in un’unica soluzione, si può scegliere di dilazionarlo in otto rate trimestrali di pari importo: la prima deve essere onorata entro lo stesso termine del 31 marzo 2023; le successive, che vanno maggiorate degli interessi nella misura del 2% annuo, scadranno, rispettivamente, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre 2023 nonché il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre 2024.
La procedura si perfeziona provvedendo al versamento in calendario il 31 marzo 2023 (l’intero importo dovuto o la sola prima rata) e, entro lo stesso termine, alla rimozione delle irregolarità od omissioni ravvedute.
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